14 Mag2020
ORDINANZA PROVINCIALE n. 10 del 13/05/2020 – Prescrizioni per i proprietari dei fondi confinanti con le strade provinciali
Il sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Frosinone:
Premesso che:
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la Provincia di Frosinone deve consentire il transito agli utenti in piena sicurezza e tranquillità lungo la rete viaria di propria competenza;
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per garantire la sicurezza degli utenti delle strade è indispensabile assicurare:
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un corretto deflusso delle acque meteoriche nei fossi laterali delle strade al fine di evitare allagamenti e fenomeni di acquaplaning;
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una corretta potatura degli alberi al fine di evitare che i rami possano protendere sulle strade provinciali limitando la visibilità e gli spazi d’uso nonché rovinare, anche in caso di precipitazioni nevose, sulle stesse determinando possibili situazioni di danno e/o pericolo;
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una regolare conservazione dei fabbricati, dei muri di qualsiasi genere e recinzioni in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
Rilevato che eventuali cattive condizioni di viabilità lungo le arterie possono dipendere anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche in prossimità degli accessi esistenti, il taglio delle siepi e dei rami delle piante, poste all’interno della proprietà privata, che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle o altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi;
Visto che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali;
Accertato che per quanto riguarda le strade provinciali, spesso non vengono osservate le norme vigenti che disciplinano gli obblighi e doveri dei frontisti, finalizzate a garantire la sicurezza e fluidità della circolazione;
Considerato che gli artt. 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativi articoli di cui al Regolamento di Attuazione, DPR 16 dicembre 1992 n°. 492, dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali alle strade;
Ritenuto Necessario garantire la sicurezza e fluidità della circolazione lungo le arterie provinciali
Visto
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gli art. 891 e segg. del Codice Civile;
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gli art. 107 del TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs. del 30 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) .
O R D I N A
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Ai proprietari ed ai conduttori dei terreni confinanti con le strade Provinciali dell’intero territorio della Provincia di Frosinone, quanto segue:
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provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque dei fossi in prossimità degli accessi esistenti, compreso la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina stradale;
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provvedere almeno due volte l’anno e comunque entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, alla manutenzione e pulizia dei passi carrai tombinati nonché alla rimozione di ogni materiale che ostacola il regolare deflusso delle acque;
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effettuare la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti, posti sulla proprietà privata, che si protendono oltre il confine stradale ogni volta necessario;
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conservare fabbricati, muri di qualsiasi genere, recinzioni, alberature, siepi e piantagioni in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
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interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con strade provinciali alla distanza minima di 1,00 m dal limite superiore del fosso di guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilita delle ripe.
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